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di credito |
| Certificazione del merito di
credito
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La normativa del Fondo prevede l’
Abilitazione delle stesse Banche che fanno richiesta di garanzia
a certificare il merito di credito delle imprese beneficiarie, nelle
seguenti fattispecie:
Microcredito
Per le operazioni finanziarie di importo ridotto (da 20.000 a 75.000
euro), se il finanziamento non è assistito da altre garanzie
(reali, bancarie o assicurative) e se l’impresa beneficiaria
presenta un utile d’esercizio negli ultimi due anni, è
prevista la possibilità che la Banca certifichi direttamente
il merito di credito dell’impresa trasmettendo a MCC, in luogo
degli scoring contenenti i dati di bilancio, una dichiarazione attestante
il ricorrere delle condizioni sopra menzionate.
Il ricorrere delle condizioni, riepilogate
nella tabella, sulla base delle quali l’ammontare massimo
delle operazioni è elevabile fino ad un massimo di 75.000,
è attestato dalla stessa Banca con la richiesta di garanzia.
Alle operazioni rientranti nella categoria descritta
è riconosciuta la priorità nell’istruttoria
e nella delibera di concessione della garanzia.
Operazioni semplificate
Anche per le operazioni cd “semplificate”,
che beneficiano anch’esse della priorità nell’istruttoria
e nella delibera di concessione della garanzia, la Banca può
certificare il merito di credito dell’impresa beneficiaria.
Ciò si verifica al ricorrere di tutte le seguenti condizioni:
a) assenza di altre garanzie bancarie, reali o assicurative
b) l’impresa rientra nella fascia 1 di valutazione secondo
il sistema di scoring
c) l’importo dell’operazione finanziaria (sommato agli
altri eventuali affidamenti già garantiti dal Fondo e non
ancora rimborsati) non superi il 20% del fatturato dell’impresa
relativo all’ultimo bilancio approvato, ovvero il 15% del
fatturato dell’impresa relativo all’ultimo bilancio
approvato nel caso di operazioni finanziarie di durata non superiore
a 36 mesi;
d) l’importo del fatturato dell’ultimo
bilancio approvato non presenta una diminuzione, rispetto all’esercizio
precedente, pari o superiore al 40%;
e) l’impresa non presenta in uno degli ultimi due bilanci
approvati una perdita superiore al 5% del fatturato .
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