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Certificazione del merito di credito

La normativa del Fondo prevede l’ Abilitazione delle stesse Banche che fanno richiesta di garanzia a certificare il merito di credito delle imprese beneficiarie, nelle seguenti fattispecie:

Microcredito

Per le operazioni finanziarie di importo ridotto (da 20.000 a 75.000 euro), se il finanziamento non è assistito da altre garanzie (reali, bancarie o assicurative) e se l’impresa beneficiaria presenta un utile d’esercizio negli ultimi due anni, è prevista la possibilità che la Banca certifichi direttamente il merito di credito dell’impresa trasmettendo a MCC, in luogo degli scoring contenenti i dati di bilancio, una dichiarazione attestante il ricorrere delle condizioni sopra menzionate.

Il ricorrere delle condizioni, riepilogate nella tabella, sulla base delle quali l’ammontare massimo delle operazioni è elevabile fino ad un massimo di 75.000, è attestato dalla stessa Banca con la richiesta di garanzia.

Alle operazioni rientranti nella categoria descritta è riconosciuta la priorità nell’istruttoria e nella delibera di concessione della garanzia.

Operazioni semplificate

Anche per le operazioni cd “semplificate”, che beneficiano anch’esse della priorità nell’istruttoria e nella delibera di concessione della garanzia, la Banca può certificare il merito di credito dell’impresa beneficiaria. Ciò si verifica al ricorrere di tutte le seguenti condizioni:
a) assenza di altre garanzie bancarie, reali o assicurative
b) l’impresa rientra nella fascia 1 di valutazione secondo il sistema di scoring
c) l’importo dell’operazione finanziaria (sommato agli altri eventuali affidamenti già garantiti dal Fondo e non ancora rimborsati) non superi il 20% del fatturato dell’impresa relativo all’ultimo bilancio approvato, ovvero il 15% del fatturato dell’impresa relativo all’ultimo bilancio approvato nel caso di operazioni finanziarie di durata non superiore a 36 mesi;
d) l’importo del fatturato dell’ultimo bilancio approvato non presenta una diminuzione, rispetto all’esercizio precedente, pari o superiore al 40%;
e) l’impresa non presenta in uno degli ultimi due bilanci approvati una perdita superiore al 5% del fatturato .