Sei in > Home > Fondo di Garanzia per le PMI > Condizioni della Garanzia

Condizioni della garanzia

1. Garanzia gratuita e pari, al massimo, all’80% dell’operazione e, in caso di insolvenza, all’80% dell’ammontare dell’esposizione rilevato al 60° giorno successivo alla data di avvio delle procedure di recupero per le PMI ubicate nelle zone 87.3.a) o aderenti a programmazione negoziata o a prevalente partecipazione femminile;


2. Garanzia pari, al massimo, al 60% dell’operazione e, in caso di insolvenza, al 60% dell’ammontare dell’esposizione rilevato al 60° giorno successivo alla data di avvio delle procedure di recupero per le PMI ubicate nelle zone 87.3c) e nei restanti territori. In tali casi è anche previsto il pagamento di una commissione “una tantum”, variabile tra l’1% e lo 0,125% dell’importo garantito, a seconda della dimensione e dell’ubicazione dell’impresa, oltre che della tipologia dell’operazione finanziaria.


Nei casi 1) e 2), l’importo massimo garantito complessivo per ciascuna impresa beneficiaria, tenuto conto delle quote di capitale già rimborsate, non può superare l’importo di 500.000,00 euro

PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

Disposizioni Operative del Fondo di garanzia

Legge 662/96, art. 2, comma 100, lettera a)

Legge 266/97, art. 15

Decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato n. 248/99 (G.U. n. 177 del 30/7/1999)

Decreti del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie del 15/6/2004 (G.U. n. 150 del 29/6/2004) e del 24/11/2004 (G.U. n. 302 del 27/12/2004)

Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 18/4/05 (G.U. n. 238 del 12/10/2005)

Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro per l’Innovazione e le Tecnologie del 20/6/2005 (G.U. n. 152 del 2/7/2005)

Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 23/9/2005 (G.U. n. 230 del 3/10/2005)

3. Garanzia gratuita e pari, al massimo, all’80% dell’operazione e, in caso di insolvenza, all’80% dell’ammontare dell’esposizione rilevato al 60° giorno successivo alla data di avvio delle procedure di recupero nel caso di finanziamenti erogati a fronte di programmi di investimenti, materiali o immateriali, finalizzati all’introduzione di innovazioni di prodotto e di servizio ed all’integrazione dei processi aziendali mediante l’uso di tecnologie digitali (cfr. Sezione Tecnologie Digitali del Fondo di garanzia).

4. Garanzia gratuita e pari, al massimo, al 50% dell’operazione e, in caso di insolvenza, al 50% dell’ammontare dell’esposizione rilevato al 60° giorno successivo alla data di avvio delle procedure di recupero nel caso di finanziamenti erogati a fornitori di tecnologie digitali a fronte di dilazioni di pagamento da questi accordate alle imprese acquirenti (cfr. Sezione Tecnologie Digitali del Fondo di garanzia - Fornitori).

Nei casi 3) e 4), l’importo massimo del finanziamento ammissibile a garanzia non può superare l’importo di 200.000,00 euro.

In tutti i casi sopra descritti, sulla quota di finanziamento coperta dalla garanzia del Fondo non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria. Sulla parte residua del finanziamento possono essere acquisite garanzie reali, assicurative, bancarie, il cui valore cauzionale complessivo (calcolato secondo le percentuali riportate nella tabella riportata nelle Disposizioni Operative del Fondo), non superi la quota di finanziamento non coperta dalla garanzia del Fondo.