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Condizioni della garanzia
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1. Garanzia gratuita e pari, al
massimo, all’80% dell’operazione e, in caso di
insolvenza, all’80% dell’ammontare dell’esposizione
rilevato al 60° giorno successivo alla data di avvio delle
procedure di recupero per le PMI ubicate nelle zone 87.3.a)
o aderenti a programmazione negoziata o a prevalente partecipazione
femminile;
2. Garanzia pari, al massimo, al 60% dell’operazione
e, in caso di insolvenza, al 60% dell’ammontare dell’esposizione
rilevato al 60° giorno successivo alla data di avvio delle
procedure di recupero per le PMI ubicate nelle zone 87.3c)
e nei restanti territori. In tali casi è anche previsto
il pagamento di una commissione “una tantum”,
variabile tra l’1% e lo 0,125% dell’importo garantito,
a seconda della dimensione e dell’ubicazione dell’impresa,
oltre che della tipologia dell’operazione finanziaria.
Nei casi 1) e 2), l’importo massimo garantito complessivo
per ciascuna impresa beneficiaria, tenuto conto delle quote
di capitale già rimborsate, non può superare
l’importo di 500.000,00 euro
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PRINCIPALI RIFERIMENTI
NORMATIVI
Disposizioni
Operative del Fondo di garanzia
Legge 662/96, art. 2, comma 100, lettera
a)
Legge 266/97, art. 15
Decreto del Ministero dell’Industria,
del Commercio e dell’Artigianato n. 248/99 (G.U.
n. 177 del 30/7/1999)
Decreti del Ministro delle Attività
Produttive e del Ministro per l’Innovazione e
le Tecnologie del 15/6/2004 (G.U. n. 150 del 29/6/2004)
e del 24/11/2004 (G.U. n. 302 del 27/12/2004)
Decreto del Ministro delle Attività
Produttive del 18/4/05 (G.U. n. 238 del 12/10/2005)
Decreto del Ministro delle Attività
Produttive e del Ministro per l’Innovazione e
le Tecnologie del 20/6/2005 (G.U. n. 152 del 2/7/2005)
Decreto del Ministro delle Attività
Produttive del 23/9/2005 (G.U. n. 230 del 3/10/2005)
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3. Garanzia gratuita e pari, al massimo,
all’80% dell’operazione e, in caso di insolvenza, all’80%
dell’ammontare dell’esposizione rilevato al 60°
giorno successivo alla data di avvio delle procedure di recupero
nel caso di finanziamenti erogati a fronte di programmi di investimenti,
materiali o immateriali, finalizzati all’introduzione di innovazioni
di prodotto e di servizio ed all’integrazione dei processi
aziendali mediante l’uso di tecnologie digitali (cfr. Sezione
Tecnologie Digitali del Fondo di garanzia).
4. Garanzia gratuita e pari, al massimo, al 50% dell’operazione
e, in caso di insolvenza, al 50% dell’ammontare dell’esposizione
rilevato al 60° giorno successivo alla data di avvio delle procedure
di recupero nel caso di finanziamenti erogati a fornitori di tecnologie
digitali a fronte di dilazioni di pagamento da questi accordate
alle imprese acquirenti (cfr. Sezione Tecnologie Digitali del Fondo
di garanzia - Fornitori).
Nei casi 3) e 4), l’importo massimo del finanziamento
ammissibile a garanzia non può superare l’importo di
200.000,00 euro.
In tutti i casi sopra descritti, sulla quota
di finanziamento coperta dalla garanzia del Fondo non può
essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurativa e bancaria.
Sulla parte residua del finanziamento possono essere acquisite garanzie
reali, assicurative, bancarie, il cui valore cauzionale complessivo
(calcolato secondo le percentuali riportate nella tabella riportata
nelle Disposizioni Operative del Fondo), non superi la quota di
finanziamento non coperta dalla garanzia del Fondo.
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