| Sei in > Home
> Fondo di Garanzia per le PMI > Escussione della garanzia |
| Escussione della garanzia
|
La Banca deve avviare le procedure di
recupero del credito (intimazione di pagamento) entro 12
mesi dalla data dell’inadempimento dell’impresa
debitrice, intendendosi per tale la data della prima rata insoluta
(revoca per i finanziamenti a breve termine), ovvero dalla data
di ammissione a procedure concorsuali.
Trascorsi 60 giorni e non oltre
120 giorni dall’intimazione di pagamento senza che
sia intervenuto il pagamento da parte della PMI debitrice, la Banca
può richiedere l’attivazione del Fondo.
Entro 90 giorni dal ricevimento delle richieste
di attivazione, complete della documentazione prevista, MCC liquida
ai soggetti richiedenti l’importo garantito fino ad un massimo
del 60% o 80% dell’ammontare dell’esposizione rilevato
al 60° giorno successivo alla data della intimazione di pagamento
(ammontare dell’esposizione comprensivo di rate insolute,
debito residuo e interesse contrattuali e di mora).
|