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Natura della garanzia

La garanzia è

  • “a prima richiesta”,
  • esplicita
  • incondizionata
  • irrevocabile

ed ha effetto dalla data della sua concessione, o dalla data di valuta dell’erogazione del finanziamento se questo è erogato dopo la concessione della garanzia.

Ciò significa che la garanzia interviene anche se l’insolvenza si verifica a partire dalla scadenza della prima rata e la Banca può rivalersi sul Fondo per gli importi garantiti dallo stesso, anziché continuare a perseguire l’impresa debitrice.